PATTO DI FAMIGLIA

Pubblicato il 19 novembre 2025 alle ore 11:01

Donazione di quote societarie e agevolazione “business continuity”: l’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione

Con una recente risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un caso particolarmente rilevante per chi intende riorganizzare il patrimonio societario familiare sfruttando l’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter del Testo Unico sulle successioni e donazioni (TUS).

Il caso: donazione della nuda proprietà del 95% delle quote ai figli

La contribuente, titolare del 96,30% di una holding industriale, intende donare ai figli – in comunione tra loro – la nuda proprietà del 95% delle quote, riservandosi l’usufrutto e mantenendo una piccola quota (1,3%) in piena proprietà.

Contestualmente all’atto di donazione, la donante trasferirà ai figli la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria, così da consentire loro di acquisire il controllo “di diritto” ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.
È inoltre previsto che i figli esercitino i diritti in assemblea tramite un rappresentante comune, individuato nel figlio.

Lo statuto della società attribuisce alla donante alcuni diritti particolari (veto su determinate decisioni, diritto di convocazione e diritti patrimoniali), che tuttavia – secondo la contribuente – non incidono sulla gestione operativa e sul controllo trasferito ai figli.

La posizione del contribuente

La donante ritiene applicabile l’esenzione ex art. 3, comma 4-ter TUS, poiché:

  • i figli acquisiranno il controllo della società tramite la titolarità della maggioranza dei voti;

  • tale controllo sarà mantenuto per almeno cinque anni, come richiesto dalla norma;

  • i diritti particolari riservati alla donante non incidono sul controllo effettivo esercitabile dai figli.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conferma la possibilità di applicare l’esenzione.
Il punto decisivo è che, grazie alla convenzione prevista nell’atto di donazione, i figli – pur acquisendo solo la nuda proprietà – ottengono la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, realizzando così il controllo previsto dall’art. 2359 c.c.

La presenza di diritti particolari nello statuto non è considerata ostativa: la giurisprudenza (Cass. 10726/2017) chiarisce infatti che la nozione di controllo fondata sulla maggioranza dei voti esercitabili costituisce una presunzione assoluta, non influenzata da clausole statutarie che prevedono maggioranze qualificate o diritti speciali.

L’Agenzia ribadisce inoltre che l’agevolazione si applica anche quando il controllo viene acquisito in comproprietà, a condizione che i comproprietari esercitino i diritti tramite un rappresentante comune dotato della maggioranza dei voti.

Conclusioni: esenzione applicabile

Secondo l’Agenzia, l’operazione descritta soddisfa i requisiti per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter TUS, a condizione che:

  • i figli mantengano il controllo per almeno cinque anni;

  • venga resa la prevista dichiarazione di impegno nell’atto di donazione;

  • l’assetto societario descritto sia realizzato concretamente e in modo conforme a quanto rappresentato.

In caso di mancato rispetto degli obblighi, sono previste: decadenza dal beneficio, applicazione dell’imposta in misura ordinaria, sanzioni e interessi.

Aggiungi commento

Commenti

Non ci sono ancora commenti.